VADEMECUM SULLA SCIA: PER IL NUOVO PIANO CASA

Alcuni aspetti di novità nello snellimento dei tempi di istruttoria. Sono infatti recepite le disposizioni del DL 70/2011 sull’applicazione della Scia in edilizia e sul permesso di costruire con silenzio assenso..
I contenuti della nuova legge
Il nuovo Piano Casa ripropone gli interventi di sostituzione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione degli CASASedifici con un premio volumetrico fino al 30%, ma nella nuova versione non sarà necessario il rispetto della sagoma preesistente, purchè la nuova costruzione si armonizzi con gli edifici esistenti.
Quando l’edificio è totalmente demolito e ricostruito, il progetto deve assicurare la copertura attraverso fonti rinnovabili del 20% del fabbisogno energetico per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
I volumi dei muri perimetrali non sono calcolati nelle volumetrie complessive. È concesso inoltre un ulteriore bonus del 5% se l’intervento è finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica.
fabbricati industriali, terziari e alberghieri, situati in aree individuate dai Comuni e ultimati entro il 18 luglio 2009, possono essere ampliati fino al 10% della superficie di pavimento esistente e fino a un massimo di 500 mq. Gli ampliamenti dovranno essere destinati all’attività produttiva e mantenere un vincolo pertinenziale di almeno 5 anni.
Solo nelle aree ad alta tensione abitativa gli edifici terziari e direzionali possono essere trasformati in residenziali, destinando almeno il 20% della superficie lorda di pavimento esistente all’edilizia residenziale sociale.
Si potranno ampliare gli edifici alberghieri entro il limite di 200 metri quadrati, anche realizzando sopralzi fino a di 4 metri.
Per il recupero delle aree dismesse, il Comune può invitare i proprietari a presentare una proposta di riutilizzo con la possibilità di incrementare fino al 20% la volumetria o la superficie ammessa. Nel caso la proprietà dell’area non aderisca all’invito, il Comune potrà ridefinire la destinazione urbanistica dell’area, per acquisirla al patrimonio pubblico.
Dopo una serie di confronti, per il recupero dei sottotetti resta in vigore la LR 12/2005. Al di fuori dei centri storici, le altezze di colmo e di gronda possono superare di 1,50 metri l’altezza massima degli edifici fissata dal Piano di ASA 3Governo del Territorio.
In caso di bonifica dall’amianto, si potranno modificare le falde fino ad una pendenza massima del 40%, anche in deroga ai limiti sull’altezza degli edifici e con la possibilità, a discrezione dei Comuni, di ridurre fino al 50% il contributo di costruzione.
Per i fabbricati realizzati prima del 7 aprile 1989, è ammessa la realizzazionedi autorimesseinterratein deroga ai rapporti drenanti.