O LA GIUSTIZIA HA MIETUTO TROPPE VITTIME O IN ITALIA PERSONE NON COLPITE DA PROCEDIMENTI PENALI DI CERTA GRAVITA’ SONO RARITA’

Per assurdo sembrerebbe così! Conviene che approfondiamo.

Partiamo con il chiarire alcuni concetti, perché è giusto vincere il disagio della non conoscenza dei termini e FOTO NEWS 1quindidella loro sostanza. E’ fondamentale che il cittadino, sia messo in condizione di formarsi una sua propria coscienza  che rappresenta la realtà in cui vive.

Che cosa s’intende per ELETTORATO PASSIVO? Secondo la Costituzione Italiana s’intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive.

Disciplina l’istituto, l’art. 51 della Costituzione: considerando tutti i cittadini italiani, dell’uno e dell’altro sesso, capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra i sessi.

A questo istituto si collegano i concetti di  INELEGGIBILITA’, ovvero l’insieme delle situazioni previste dalla legge che impediscono la candidatura, e di INCOMPATIBILITA’  è il caso per esempio in cui il candidato è titolare di più cariche contemporaneamente, che non possono coesistere.

Abbiamo parlato di candidatura quindi dobbiamo affrontare l’argomento, mai così attuale, quale quello della  CANDIDABILITA’, ovvero del diritto o del divieto di determinati soggetti, di presentare candidature per elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali.

news5Nel panorama politico contingente, in cui emergono comportamenti di estrema gravità e di assoluta assenza di etica, in cui si è  dissolta la fiducia collettiva verso le istituzioni e i garanti delle stesse, in prossimità di nuova chiamata alle urne, il governo ha inteso fare un DDL, qualcuno dice, forse  più per incoraggiare l’elettorato ad esercitare il proprio diritto al voto,  che come deterrente a situazioni  di candidature “incresciose”.

Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri introduce nuove norme in materia di incandidabilità e, di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, conseguenti a sentenze passate in giudicato. Di fatto, non potranno essere deputati, senatori, europarlamentari, o assumere cariche di governo, coloro che saranno stati giudicati e avranno riportato condanne superiori a 2 anni, per tutta una serie di reati gravi.

Non ci addentreremo troppo nelle parti del decreto ma, rimarremo in superficie perché ci interessa il risvolto sociale, NEWS 2più che il fatto squisitamente tecnico.

Poche settimane or sono, è entrato in vigore, il ddl anticorruzione: nuove norme sulle cosiddette “liste pulite” che prevedono la decadenza della carica qualora la causa di incandidabilità (ovvero la sentenza definitiva di condanna) intervenga durante il mandato, e, avrebbe effetto per un periodo pari al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, comunque non inferiore ai sei anni.

Le nuove misure valgono anche quando la sentenza definitiva viene patteggiata, ma ai fini dell’incandidabilità, il patteggiamento non deve essere avvenuto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

NEWS3Il testo unico, favorirà condizioni di maggiore trasparenza ma, basterà a ridare fiducia ai cittadini nei confronti dei candidati alle varie elezioni?

Queste misure che radicano nella legge anti-corruzione e nella legge delega di iniziativa parlamentare,  che lasciano passare alcuni reati attraverso il filtro dei due anni di condanna, basteranno a far dire: “ci possiamo fidare”!

Ricordiamo un ultimo istituto giuridico ai cittadini, quello della sospensione condizionale della pena. In Italia secondo gli articoli 163-168 del Codice penale vigente, è previsto al reo, la cui condanna non supera i due anni di reclusione, la sospensione della stessa, per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzione). Al termine del periodo se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue, quindi non ha luogo l’esecuzione della sentenza stessa, salvo casi particolari, questo è quanto previsto dal codice vigente.

news4Viene da farsi milioni di domande: sugli onesti a tutti i costi, che non hanno ricevuto nessuna condanna e nessuna sospensione, e che muoiono di fame, pur di non trasgredire.

Viene da chiedersi la “ratio” della “detenzione cautelare” così diffusa e che costa allo Stato oltre 140 euro al giorno, senza contare le condizioni disumane anche dovute all’esubero dei carcerati , che fanno delle nostre case circondariali, un altro momento di inciviltà italiana, oltre una coscienza pesante di tante vittime, che continueranno ad esserlo anche fuori, PERCHE’ LA SOCIETA’ NON ASSOLVE CHE I COLPEVOLI!

a cura di Brunella Postiglione